Bancarotta fraudolenta? Non c'è se l'intenzione è quella di salvare l'azienda.

Il Tribunale di Verona ha ritenuto che il contestato reato di bancarotta fradolenta patrimoniale e documentale non sussistesse in seguito ad un'istruttoria dibattimentale in cui si è dimostrato che i beni immobili della società erano sì stati venduti nella vicinanza della dichiarazione di fallimento, come sostenuto dall'organo inquirente, ma che i relativi proventi erano stati devoluti interamente nelle casse della società.

Si è potuto quindi dimostrare come questa e le altre condotte distrattive contestate all'imputato, fossero state frutto di scelte imprenditoriali forse non lungimiranti ma comunque finalizzate, nelle intenzioni dell'imputato, al risanamento dell'azienda. Il Tribunale riconosceva quindi in sentenza, grazie ad un impegnativo e minuzioso sforzo istruttorio dibattimentale, essere "stato documentalmente e testimonialmente provato come le operazioni poste in essere dall'imputato fossero sorrette dalla sola intenzione di salvare l'azienda".

Abbracciando poi la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha finalmente riportato l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fradolenta nell'alveo dei principi generali fondamentali in tema di colpevolezza (Cass. pen., sez. V, sent. n. 47502/2012), il Tribunale di Verona affermava in sentenza che se il fallimento è evento del reato, anche una condotta distrattiva collegata causalmente con il fallimento, costituirà fatto rilevante ai fini della configurazione del reato solo se l'agente si sia rappresentato ed abbia voluto che tale condotta determinasse il fallimento.

"Ed i tanti elementi circostanziali emersi in via documentale e testimoniale nel corso del dibattimento depongono per la mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato".

Quale diretta conseguenza di questa interpretazione del dolo tipico e quindi dell'insussistenza dello stesso nel caso concreto, il Tribunale di Verona derubricava anche l'ulteriore ipotesi di bancarotta fradolenta documentale (contestata in quanto non veniva rinvenuta dal curatore fallimentare la contabilità della società) nell'ipotesi più lieve di bancarotta semplice.

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