Non c'è simulazione di infermità in presenza di certificati medici.
Il Tribunale Militare di Verona assolveva l'imputato dai reati di simulazione di infermità e truffa militare per gli episodi contestati in cui la patologia risultava attestata da certificati medici rilasciati da Pronto Soccorso e medico di famiglia e sucessivamente confermata dai medesimi professionisti sentiti in veste di testimoni.
Pur in presenza di circostanze di fatto anomale ed idonee, secondo l'organo inquirente, a provare la sussistenza dei contestati reati, quali la lunghissima durata dell'assenza del militare, più di un anno consecutivo, l'anomalia delle patologie lamentate dall'imputato, il fatto che egli si presentasse al pronto Soccorso spesso in orario notturno e comunque a poche ore dal dovuto rientro in caserma, situata a centinaia di chilometri di distanza, il Tribunale Militare di Verona riteneva non potersi superare il ragionevole dubbio circa la simulazione di patologie oggetto di certificati medici non contestati.
Il Tribunale Militare riconosceva invece la responsabilità penale dell'imputato per i contestati reati di simulazione di infermità e truffa militare limitatamente agli episodi in cui le patologie erano attestate da certificati riconosciuti quali non autentici dai medici stessi, in particolare nell'apposizione della data, suppostamente falsificata.