Assolta la moglie amministratrice “testa di legno”

Il Giudice per l'Udienza Preliminare proscioglieva un'imputata di bancarotta fraudolenta ritenendo che le indagini avessero dimostrato come la stessa, seppur nominata formalmente socia accomandataria della società, fosse una semplice prestanome degli effettivi soci e non avesse di fatto mai partecipato alla gestione della società.

Anche le persone informate sui fatti che venivano sentite su ordine del G.U.P. come integrazione delle indagini condotte dal Pubblico Ministero, mai riferivano di un ruolo attivo e partecipe della socia accomandataria.

Il Giudice riteneva pertanto che l'imputata non potesse essere ritenuta responsabile, nella convergenza delle dichiarazioni di tutte le persone sentite in indagini, dei fatti di bancarotta commessi da chi effettivamente gestiva la società

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Non si può parlare di bancarotta fraudolenta se i soldi personali coprono i debiti societari.

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Trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario: non è reato