Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi

Il fatto non sussiste, quindi non integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dal T.U Ambiente, il non aver smaltito i rifiuti pericolosi prodotti e depositati su di un terreno, ove tale terreno sia stato sottoposto a sequestro penale prima della decorrenza del termine di novanta giorni previsto dalla normativa in materia ambientale per l'avvio allo smaltimento del rifiuto (art. 182 lett. bb) n. 2 D. Lgs. 152/06).

Il sequestro penale avrebbe di fatto impedito al titolare della ditta incaricata della bonifica dell'amianto, imputato del reato, di avere libero accesso al deposito dei rifiuti prodotti e così di procedere con le operazioni di smaltimento.

A convincere il Giudice di Verona altresì il comportamento processuale dell'imputato, il quale, non appena avuta notizia del procedimento penale a suo carico per il reato di abbandono di rifiuti pericolosi, mediante notifica del decreto penale di condanna poi opposto, ha avanzato istanza per essere autorizzato ad accedere al terreno sequestrato e procedere allo smaltimento dei rifiuti pericolosi qui depositati, smaltimento interrotto con l'intervento del sequestro, così dimostrando la propria buona fede.

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